I pazienti che si affidano alle cure mediche per risolvere le patologie di cui sono affetti, sottoponendosi tanto a terapie, quanto a interventi chirurgici, sono esposti al rischio di subire danni di varia natura.
Il danno iatrogeno
Il termine "iatrogenesi" deriva dalla crasi di due termini greci iatros (medico) e gennan (generare) e in lingua italiana l’attributo iatrogeno si riferisce a patologie, complicanze, effetti collaterali o, in ogni caso, danni generati in via diretta o indiretta, colposamente o dolosamente, da indicazioni terapeutiche o dagli interventi chirurgici.
Bisogna, tuttavia, tenere presente che alcuni effetti indesiderati che l’intervento, così come la terapia procura al paziente, potrebbero essere inevitabili. Si veda il caso degli effetti della chemioterapia le cui conseguenze sono previste oltre che inevitabili.
Pertanto ogni complicanza va esaminata singolarmente e nell’intero contesto clinico che ha coinvolto il paziente.
Mancato / errato consenso informato
Nei casi in cui le conseguenze dannose della terapia ovvero dell’intervento chirurgico siano previste come inevitabili, difficilmente si potrà avanzare una pretesa risarcitoria per le sofferenze che sono conseguenza dell’intervento e/o della terapia che sia stata accertata come compatibile con il tipo di patologia da curare; tuttavia non è da escludere la configurabilità di un danno di altra natura. Può infatti capitare che il paziente non sia stato dovutamente e accuratamente messo a conoscenza dei rischi connessi e delle conseguenze derivanti dalla terapia medesima.
In tale ipotesi non è da escludere la valutazione del danno per la mancanza del consenso informato.
Sarà il medico o la struttura sanitaria a dover fornire la prova di aver correttamente e adeguatamente informato il paziente.
Il danno biologico ed esistenziale
Nei casi di malpractice medica è frequente la richiesta da parte dei pazienti, di risarcimento del danno biologico ed esistenziale subito in conseguenza della prestazione professionale medica che venga identificata come erronea.
Del resto non è difficile ipotizzare il mutamento delle abitudini di vita e l’incidenza sulla vita di relazione e nei rapporti parentali che può essere conseguenza delle complicanze terapeutiche e/o chirurgiche.
Tali voci di danno possono fondare la richiesta risarcitoria sia nel procedimento volto a ottenere il risarcimento del danno per colpa medica, quanto possono essere alla base di giudizi autonomi volti a modificare il legame coniugale e/o famigliare scaturendo in processi di separazione e/o divorzio nonché cause legate all’affidamento dei figli minori.
Valutazioni legali
Attraverso la nostra struttura potrete contattare un team di avvocati disponibile a offrire un primo colloquio telefonico volto a descrivere all’utente la procedura da seguire per poter valutare gratuitamente l’esistenza del danno, innanzitutto, e successivamente costi e rischi della domanda giudiziale rispetto al vantaggio che il paziente potrebbe trarre da un’azione di risarcimento del danno.
I preventivi sono studiati insieme all’utente e i pagamenti sono gestiti nel massimo rispetto delle esigenze individuali.
pagina aggiornata al 07/02/2013