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Impotenza

L’impotenza, ossia l’incapacità al rapporto sessuale o alla procreazione, è rilevante, in maniera diversa, sia per il diritto civile che per il diritto canonico. L’incapacità al rapporto sessuale si chiama impotentia coeundi, mentre l’incapacità ad avere figli, pur essendo in grado di compiere l’atto sessuale, si chiama impotentia generandi (o sterilità).

Per il diritto civile l’impotenza, sia coeundi che generandi, non è considerata un impedimento al matrimonio, un’eccezione è prevista dall’art. 122 c.civ.  ove è stabilito che: “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato … dato per effetto dell’errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.

L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute

Nel diritto canonico l’impotentia coeundi continua a sussistere come autonomo impedimento dirimente del matrimonio, qualora sussista prima delle nozze e sia incurabile.

L’impotentia generandi può costituire motivo di nullità quando è ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione delle nozze, tale ignoranza deve essere frutto di un raggiro.

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pagina aggiornata al 07/02/2013